sabato 4 novembre 2017

La tortura. La tortura nel Medioevo. La tortura nel Medioevo Germanico

LA TORTURA

LA TORTURA NEL MEDIOEVO

La tortura nel Medioevo Germanico



La storia insegna che l'impero romano cadde sotto la spinta delle invasioni barbariche. Quel grande esempio di Stato accentratore che aveva conquistato il mondo era ora soggetto a popolazioni che all'apparenza sembravano selvagge, ma a ben guardare, lo erano molto meno di coloro che erano stati conquistati. Nelle varie raccolte di leggi barbariche, non si trova l'istituto della tortura. 
Il rozzo diritto dei conquistatori ben presto venne in contrasto con le leggi dei vinti, e questa sovrapposizione di concezioni durerà per buona parte del Medioevo. Le concezioni barbariche avevano come fondamento l'assoluta indipendenza personale dell'individuo, dell'uomo libero, dallo Stato. Si concepiva il delitto come torto personale, il processo come rapporto sociale di ragione prevista; non era nell'interesse della società la repressione dei delitti né la loro ricerca rientrava nelle attribuzioni dello Stato. A maggior ragione, non si poteva riconoscere all'autorità giudiziaria il diritto di sottoporre accusati o testimoni a mezzi d'indagine, come la tortura, afflittivi del corpo>>. 
I principali strumenti di giudizio del diritto barbarico erano l'ordalia e il duello giudiziario. A queste prove erano però ammessi solamente gli uomini liberi, per alcune legislazioni, potevano essere assoggettati a tortura gli schiavi come era successo nella Grecia classica. Anche presso i Germani era tutelato l'interesse del padrone dello schiavo, che aveva diritto a un indennizzo se la sua <<merce>> veniva danneggiata dai tormenti. Queesta disposizione si trova nelle leggi dei Franchi salii, dei Borgognoni, dei Visigoti, dei Bavari e dei Merovingi sia nel testo più antico, sia in quello più tardo di Carlo Magno. 
Nella Lex Baiuvariorum, il cuui testo definitivo è attribuito al duca Odilone (744-48) sono presenti solamente gli accordi economici tra il padrone dello schiavo e chi lo deve torturare. Nella Lex Salica, che si fa risalire a re Clodoveo (481-511) sono descritti anche i tipi di supplizi che possono essere usati: cavalletto e battiture con verga. La Lex Visigothorum: è prevista la tortura degli schiavi, anche di sesso femminile, per reati quali il furto, l'adulterio, l'omicidio e la magia. La tortura degli uomini liberi è subordinata all'esito sfavorevole dell'ordalia dell'acqua bollente, mentre per i nobili è prevista solo in caso di delitti gravissimi come l'attentato alla vita del re. Se viene torturato un uomo libero e resiste i tormenti, colui che lo accusa diventa il suo schiavo, . se l'accusatore tortura a morte l'accusato, deve essere consegnato ai parenti del morto; il giudice che ha permesso una tortura troppo feroce che ha causato la morte dell'accusato deve essere consegnato nelle mani dei parenti del morto; l'accusatore deve segretamente consegnare al giudice la sua accusa, e se il torturato confessa una cosa diversa da quella per il quale è accusato l'accusatore viene condannato a un'ammenda anche pecuniaria; queste sono alcune delle disposizioni visigote in fatto di tortura; sono molto rigide e risentono delle norme del diritto romano. 
Presso gli Alemanni, è presente una rigida legislazione che prevede la tortura per le streghe: stria seu herbaria e per liberi di condizione servile. 
Per quanto riguarda i Franchi, la tortura è testimoniata da Gegorio di Tours (538-594) che nella Historia Francorum riporta episodi di tortura di uomini liberi e anche sacerdoti. Il Concilio di Reisbach in Baviera, dell'800 prevede che possano essere torturati gli accusati di magia. 
Pare invece che presso i Longobardi la tortura non fosse in uso. 
<<Le leggi romano-barbariche, romane per la fonte, per il contesto e per i destinatari, barbariche per le autorità che ne ordinarono la scelta e le promulgarono, poterono essere il tramite per cui la tortura entrò dapprima, se non ancora negli ordinamenti, nelle concezioni giuridiche dei maggiori popoli germanici>>. 
Dal X secolo il carattere germanico delle istituzioni diviene più pregnante, e, lentamente, l'ordalia sostituisce l'usso della tortura, complice anche la discgregazione dello Stato dopo il sogno di Carlo Magno, e il ritorno a una parcellizzazione feudale del territorio. Dal IX secolo in poi non vi sono fonti che parlano della tortura, fino al XIII secolo.

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