LA TORTURA
MODALITA'. STATUTO GIURIDICO, APPLICABILITA'
<<La tortura è quell'insieme di procedimenti tesi a forzare, con ogni tipo di coercizione fisica o morale, la contraria volontà di un imputato o di altro soggetto processuale, così da consenntire al giudice, attraverso la confessione o la deposizione, estorte in tal modo, di giungere all'accertamento della verità>>. La tortura era praticata sia nel mondo greco sia in quello romano, come si è detto, e risorge a partire dl secolo XIII sia nelle leggi dei grandi Stati nazionali, come la Sicilia di Federico II, la Francia di Luigi IX e la Castiglia di Alfonso X, sia nelle norme di quasi tutti i comuni italiani.
E' presente nelle Decretali della Chiesa: nonostante fosse stato osteggiato per un millennio, l'istituto della tortura viene accettato, anche se con ambiguità e ripensamenti, già nell'opera di Graziano che, dopo aver enunciato, sulla base di una decretale pseudoisidoriana il principio generale <<quod...confessio crociatibus extorquenda non sit>> ammette la tortura degli accustori di un vescovo, dei testimoni di bassa condizione e degli schiavi.
Con il sorgere dei movimenti ereticali dei Catari e degli Albigesi la Chiesa rompe la tradizione di tolleranza che aveva caratterizzato il periodo precedente e inizia ad adottare la tortura nei processi contro le eresie.
Ad extirpanda (1252) di Innocenzo IV, con la quale si stabilisce che i sospettati di eresia devono essere sottoposti a tortura, per opera di magistrati civili. Il passo successivo consiste nell'introduzione nei tribunali stessi dell'Inquisizione, le cui procedure in questo genere di cause sono definitvamente fissate e canonizzate nella decretale di Clemente V Multorum querela.
La tortura viene applicata normalmente nei delitti più gravi, e le regole che informano le singole legislazioni nello stabilire le cause criminali che ammettono il ricorso alla tortura, le modalità e la misura di questa, variano da luogo a luogo a seconda del momento storico. La tortura viene usata acnhe in cause civili o pecuniarie, come ad esempio il fallimento o l'usura.
Il fondamento dei presupposti legali della tortura è nel principio del diritto romano, secondo il quale non si deve incominciare il processo con i tormenti, per cui la torturabilità dell'imputato dipende da un lato dall'accertata esistenza della commissione del delitto, e dall'altro dall'incertezza sulla colpevolezza della persona.
Nel processo d'inquisizione come si è strutturato in Italia, e come si evince dalla lettura della manualistica sull'argomento, l'imputato può essere sottoposto a tortura solo dopo un procedimento preliminare composto da diverse fasi: raccolta degli indizi e delle testimonianze a carico del sospettato, interrogatorio, riesame dei testi, pubblicazione dei verbali che raccoglievano gli indizi, fissazione di un termine entro il quale comparire per discolparsi. Nel caso in cui l'imputato non riesce a <<purgare>>gli indizi, il giudice può ordinare la tortura. Al giudice spetta l'interrogatorio dell'imputato e con lui assistono alla tortura il cancelliere, che redige il verbale, e diversi medici fiscali. L'esecuzione manuale della tortura è affidata a un carnefice di prefessione. Le specie di tormenti vengono graduate a seconda della gravità dell'accusa, della condizione dei soggetti, della loro resistenza, della quantità degli indizi.
La confessione estorta con la tortura però deve essere ratificata <<in piano>>, dopo un certo lasso di tempo, solitamente ventiquattr'ore, in un luogo lontano dai tormenti; solo la ratificazione ha l'effetto giuridico di far considerare spontanea la confessione precedente, mentre la revoca non prova nulla, e serve unicamente come occasione per ripetere la tortura. Se anche nelle successive ripetizioni il torturato, rifiuta di ratificare, deve essere assolto per insufficienza di prove, mentre colui che, resistendo ai tormenti, persiste a negare ogni attribuzione, si guadagna l'assoluzione piena. L'applicazione di queste norme non è er niente rigorosa, come spesso rimangono vane raccomandazioni quelle dei giuristi che prescrivono che il reo debba soffrire il meno possibile. Si sarebbe dovuto tenere digiuno il soggeto, prima della tortura, per un minimo di cinque-sei ore, sottoporvelo al mattino presto e per un periodo di tempo limitato.
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