lunedì 7 maggio 2018

La tortura. Il tribunale dell'Inquisizione. Il modus operandi degli inquisitori

LA TORTURA

IL TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE

Il modus operandi degli inquisitori



L'Inquisitore era direttamente dominato dal papa e unicamente ad esso doveva rispondere di ogni azione; il pontefice era quindi l'unica autorità in grado di rimuoverlo dalla sua carica. 
L'inquisitore generale era in possesso dell'autorità di stabilire il regolamento interno del tribunale, disponeva del potere di dominare e destituire gli inquisitori, inoltre era l'unico in grado di acettare gli appelli e concedere la grazia. 
Il Consiglio della Suprema Inquisizione, che manteneva uno stretto rapporto con i tribunali del distretto, e che sarebbe diventato il referente primario dei singoli inquisitori. 
Nei tribunali erano attivi anche volontari, zelanti uomini di fede che presentvano gratuitamente la loro opera in aiuto dell'inquisizione locale. Costoro operavano con grande impegno, convinti di fornire un solido contributo alla lotta contro l'eresia e il male, e si adoperavano soprattutto per risolvere le questioni pratiche relative allo svolgimento dei processi. 
I tribunali vescovili avevano una notevole competenza teoogica, di contro i tribunali secolari applicavano le leggi senza osservare le norme morali e la cautela giuridica che, almeno in teoria, avrebbe dovuto essere la prerogativa principale del Tribunale dell'Inquisizione. Il papato riconobbe ai giudici ecclesiasticiun'autonomia su ampie regioni senza limiti diocesani o locali, inoltre avrebbero dovuto rispondere esclusivamente al papa. 
Gli inquisitori, svolgevano indagini in quei luoghi in cui era richiesto il loro intervento, quando venivano a consocenza di un eventuale sospetto di eresia, grazie alle informazioni provenienti dai parroci. 
Quando l'inquisitore arrivava nel luogo dove viveva il sospetto dava inizio al cosiddetto tempus gratia: attraverso un sermone generale invitava tutti i parrocchiani a fornire notizie sull'eventuale pesenza di streghe ed eretici. Il periodo durava circa un mese e in quel lasso di tempo erano accolte le testimonianze ed eventualmente chi si costituiva dichiarandosi colpevole. Costoro, erano condannati a pene di carattere spirituale. Gli accusati dai testimoni erano arrestati e quelli introvabili venivano riconosciuti contumaci.
Gli accusati dovevano comparire davanti al tribunale costituito da un ordinario diocesano, dell'inquisitore locale e dal consiglio di cui facevano parte chierici e giureconsulti. Non era prevista la presenza di un avvocato difensore, in quanto lo stesso papa Innocenzo III aveva proibito l'intervento dei difensori. 
Quando le prove a carico deglli accusati non erano del tutto convincenti e sia la detenzione sia la tortura non avevano sortito risultati soddisfacenti, allora era prevista la scarcerazione. Nel diritto canonicoper <<braccio secolare>> si intende il riconoscimento e l'ausilio prstato dall'autorità dello Stato all'esercizio della iurisdictio ecclesiae: in pratica del potere esercitato dal giudice oer rendere esecutive quelle sentenze e le ordinanze  dei tribunali ecclesiastici, o le pene che la Chiesa non può impedire ed eseguire. 
L'inquisitore, esibiva al signore del luogo una lettera di delega papale: il potere locale doveva collaborare, fornendo parte degli ufficiali, che costituivano la guardia del corpo dell'inquisitore. A quel punto egli nominava la sua corte, che era composta da un vicario, commissari, alcuni boni viri, che formavano una sorta di guardia, guardie per la prigione e notai, quindi procedure agli interrogatori dei sospetti e all'esame dei testimoni dell'accusa. 
Dl XIV secolo l'Inquisizione divenne una componente effettiva dell'organizzazione giuridica e amministrativa della Chiesa: si affermò in quasi tutto l'Occidente cristiano, fatta eccezione per la Gran Bretagna, la Castiglia e la Scandinavia. 
Il Tribunale divenne ben presto un organismo estremamente burocratizzato, che seguiva  una procedura stereotipata: fatta di lunghissimi verbali compilati seguendo scrupolosamente i manuali per gli inquisitori, nei quali erano fissate le norme e le indicazioni per un corretto svolgimento delle indagini e della procedura.
I crimini indagati dagli inquisitori possono essere raccoltientro due ambiti ben precisi, quelli del <<pensare>> e quelli del <<sentire>>. Erano riconoscibili gli atteggiamenti eretici espressi con parole, scritte rituali; nel secondo erano prevalentemente raccolti peccati relativi alla sfera sessuale.
Alcuni storici tendono a ridimensionare la portata distruttiva dell'Inquisizione, sostenendo che i tribunal cercarono di condannare a morte il meno possibile. L'attteggiamento, se anche a voltte si è verificato, non era comunque determinato da volontà di tipo umanitario, ma soprattutto da motivi politici, in quanto une ccesso di condanne avrebbe messo in cattiva luce  il potere ecclesiastico. 
Nel 1521, Leone X minacciò di scomunica il Senato di Venezia che cercava di limitare i poteri degli inquisitori di Brescia e di Bergamo. 
L'Inquisizione si affermò in particoalare nell'Europa del Centro-sud: in quei paesi in cui era più ecidente la paura del complotto religioso e la lotta contro l'eresia, pertanto dove vi era un tentativo particolarmente fertile nell'applicazione della repressione contro gli adepti del male. 
Le sentenze prevedevano tre tipi di pene: spirituali, giudiziarie e corporali. Le prime andavano dall'abiura a penitenze di vario genere; le seconde potevano risolversi con multe di vvaria entità fino a confisca dei beni; le stesse andavano dalla detenzione alla condanna a morte. 
L'Inquisizione, fu un'istituzione con diverse facce, ognuna delle quali contrassegnata da ruoli e funzioni differenti. 
Nel 1814 Pio VII, reintrodusse la Sacra Inquisizione per <<blasfemia, immoralità, atteggiamento irrispettoso verso la Chiesa, mancata partecipazione alle festività, abbandono della vera fede>>. Nel 1829 chiunque, negli Stati pontifici, detenesse un libro scritto da un eretico doveva essere trattato come tale. 
Pio VII ha comunque il merito di aver ufficialmente proibito, nel 1816, l'uso della trotura nei tribunali dell'Inquisizione e di aver vietato i roghi. 
Ancora nel 1856, Pio IX permetteva e favoriva scomuniche, confische, bandi, prigione a vita e, nei casi più gravi, condanne a morte inflitte a volte segretamente. E fino a tutto il 1870 i processi continuarono di fronte alla <<Santa Consulta>> con le stesse modalità: solo preti tra i giudici, mai confronti con i testimoni, mai avvocati difensori. 
Riorganizzata da papa Pio X con la Costituzione Sapienti Concilio, del 29 giugno 1908, la vecchia Inquisizione è stata riformata da Paolo VI (1963-1978) con il motu proprio Integrae servandae, del 7 dicembre 1965, che ne ha anche mutuato il nome in Sacra Congregazione per la dottrina della fede. 
Durante il Concilio Vaticano II (1962-1965), la Ciìongregazione del Sant'Uffizio assume l'attuale nome di Congregazione per la dottrina della fede e dei costumi (1965). 

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