LA TORTURA
La tortura secondo i manuali inquisitoriali
Il Malleus Maleficarum a proposito della tortura:
Questione XIV. Sul modo di emettere sull'imputata una sentenza d'interrogatorio sotto tortura e in che modo debba essere interrogata il primo giorno.
Nel caso in cui una strega abbia fornto testimonianze discordanti e <<per avere la verità dalla tua stessa bocca e anche perché tu non offenda le orecchie dei giudici, con sentenza interlocutoria dichiariamo e giudichiamo che nel tale giorno alla tale ora tu debba essere sottoposta a interrogatorio e tormenti>>. L'imputata deve essere tenuta sotto sorveglianza, come prima cosa avendo l'accortezza che non parli con altre imputate e che non ricceva nessuna visita, a eccezione di quella dei presunti amici che, le promettano che il giudice si adopererà per sottrarla alla pena di morte, se ella dirà la verità sulle accuse.
Il carcere era di per sé una pena molto dura, e giorni di completo isolamento, freddo e fame, potevano esseree psicologicamente sufficienti al fine di fiaccare la resistenza di un imputato.
Accade che <<il giudice reputi in buona fede che l'imputato sta negando la verità e lo interroghino con moderate torture, pur sapendo che questi interrogatori sono fallaci e spesso, come si è accennato, inefficaci. Il modo di dare inizio è quello di spogliarlo mentre i ministri si dispongono all'interrogatorio, se è una donna, prima che venga condotta al carcere di pena, sia spogliata da altre donne oneste e di buona reputazione: questo per il motivo che qualche stregoneria potrebbe essere cucita nei vestiti. E mentre i predispongono gli strumenti, il giudice per parte sua e gli altri probiviri con lo zelo della fede inducano a confessare la verità liberamente e, se non vorrà confessare, dia mandato ai ministri di legarlo alla corda e agli altri strumenti; essi obbediscano subito, non lieti, ma per così dire turbati. Poi di nuovo sia sciolto su richiesta di alcuni, di nuovo esortato, e contemporaneamente informato che non sarà condotto a morte>>.
Può accadere che un giudice prometta a una strega di salvarle la vita, ben sapendo che non manterrà la sua parola.
<<Se l'imputata è ritenuta assolutamente senza reputazione e fortemente sospetta per gli indizi del fatto, e risulta maestra di altre streghe, anche in questo caso può esserle asicurato che avrà salva la vita, riveli altre streghe con segni certi e verissimi. Bisogna prometterle salva la vita, non senza una punizione con qualche penitenza, con l'esilio o altri modi. Quanto poi alle streghe famose e sopra a tutto quelle che si affidano ai medicamenti per le stregonerie e curano gli stregati, o rivelino le streghe; il Diavolo è mentitore, a meno che non ci sia contemporaneamente il concorso di altri indizi del fatto mediante testimoni. Ad altri sembra opportuno che in caso sia stata così destinata al carcere, la promessa debba essere mantenuta per un certo tempo, ma dopo un pò debba essere bruciata. C'è poi chi dice che il giudice può sicuramente promettere salva la vita, ma in modo tale ch in seguito si esoneri dall'emettere una sentenza e il suo posto sia sostituito da un altro>>.
Se la strega ancora non confessa, si passa alla tortura, la quale deve essere eseguita <<nei modi consueti, non nuovi o raffinati né troppo leggeri o troppo pesanti. E mentre viene interrogsto con incalzante frequenza su certi articoli propri dell'interrogatorio, s'incominci da quelli più lievi perché ammette più in fretta cose lievi che non cose gravi. E mentre avviene questo il notaio scriva tutto sul processo.
L'interrogatorio ottenuto con i tormenti deve essere ratificato, in piano, ovvero senza l'ausilio della tortura e dell'intimidazione.
Dopo che il giudice ha emesso la sentenza, la strega non deve essere lasciata sola, altrimenti il diavolo potrebbe intervenire e spingerla a suicidarsi per non avere la salvezza dell'anima.
Questione XV - Continuazione dei tormenti; cautele e segni da cui il giudice può riconoscere la strega e come deve premunirsi dalle loro stregonerie,
Può verificarsi il caso che l'imputata sia <<affetta>> da stregoneria del silenzio; in questo caso il giudice ha il diritto d'intervenire con pratiche <<magico-esorcistiche>>, atte a togliere il vincolo e a spingere la strega alla confessione. <<Quando cerca d'inndagare se l'imputata sia implicata nella stregoneria del silenzio, cerchi di accorgersi se possa piangere quando sta davanti a lui o quando è sottoposta ai tormenti. E' stato trovato finora come segno certissimo, e infatti la si esorti e la si scongiuri, anzi la si costringa a piangere; se è davvero una strega, non può versare lacrime. Emetterà solo flebili voci e cercherà di bagnare le guance e gli occhi di saliva, come se piangesse, ma i circostanti usino cautela per accorgersene>>.
Esiste una precisa formulazione che il giudice o il sacerdote deve recitare, tenendo la mano sopra il apo dell'imputata affinché questa pianga.
Per un fattore psicologico piuttosto che stregonesco, più le streghe veivao scongiurate per piangere, meno riuscivano, nonostante compissero molti sforzi. Una volta rimaste sole, nelle loro fetide celle, scoppiassero in lacrime.
<<Se poi si cerca l'impedimento del pianto delle streghe si può dire che e perché la grazia delle lacrime nei pentimenti è annoverata fra i doni principali. Come afferma Bernardo, un'umile lacrima penetra il cielo e vince l'invincibile; ed è fuor di dubbio che questo ovviamente dispiace moltissmo al nemico della selvezza, egli, con i massimi sforzi, le ostacoli in questo affinché intervenga l'impenitenza finale.
Nel corso del processo il giudice e gli ufficiali devono anche osservare una cautela: devono impedire in ogni modo che la strega possa toccarli, soprattutto nelle giunture delle mani e delle braccia, cioè nei polsi e nei gomiti; infine devono portare <<con sé sale esorcizzato la domenica delle Palme ed erbe benedette che, avvolte insieme con cera benedetta, porate al collo, a proposito dei rimedi contro le malattie e i difetti dovuti a stregonneria, hanno una mirabile efficacia preventiva e non solo secondo la testimonianza delle streghe ma anche per un uso e una consuetudine della Chiesa, a tal fine esorcizza e benedice>>.
Inoltre, un'altra precauzione consiste nel non permettere a una strega di vedere, per prima, il giudice, perché potrebbe <<ammaliarlo>> con lo sguardo e rimandarla libera. Vi sono alcuni giudici che ritengono superstiziose queste pratiche: contro costoro si scagliano gli autori del Malleus Maleficarum, <<se può essere fatto agevolmente, che la strega sia introdotta di spalle al cospetto dei giudici e degli assessori. E non solo nel presente atto, si premuniscono con il segno della Croce, e combattono virilmente, perché sia spezzata, con l'aiuto di Dio, la forza dell'antico serpente. E nessuno ritenga superstizioso introdurla di spalle, perché, come spesso è accennato, i canonisti concedono questo e altro pur di togliere e impedire le stregonerie.
<<La cautela da osservare in questo undicesimo atto riguarda la rasatura in ogni parte del corpo: per la stessa ragione per cui si tolgono gli abiti. Per la stregoneria del silenzio tengono una cosa qualsiasi come amuleto superstizioso o nei peli del corpo o talvolta nei luoghi più segreti e innominabili.
<<Se poi si obiettasse che anche senza questi amuleti, il Diavolo potrebbe temprava la mente della strega a non confessare i crimini; allora si risponda che certo è vero che senza alcuna cosa il Diavolo riesce a procurare tale silenzio; tuttavia si serve di quelle cose per la perdizione delle anime e per una amggiore offesa alla maestà divina>>. A maggior riprova del loro discorso Sprenger e Institor riportano il caso di una strega tedesca, la quale procurava il silenzio in questo modo: rapiva un primogenito maschio ancora non battezzato, lo uccideva, lo arrostiva in una fornace assieme ad altri <<ingredienti>>, infine polverizzava i resti fino a ridurli in ceneri finissime. Queste, portate sul corpo, avevano la proprietà di non far confessare nulla.
Ma possono esserci anche altri motivi che inducano le streghe non solo al silenzio non solo le streghe, ma anche delinquenti comuni: <<Una naturale durezza di mente; come alcunni hanno un cuore rammollito o sono talmente stupidi da ammettere qualsiasi cosa anche falsa alla massima tortura, così alcun sono così duri che, non si ottiene da loro la verità; spiritualmente quando sono già stati sottposti a tali interrogatori altre volte, per cui le loro braccia si piegano subito alle varie trazioni>>.
A volte gli imputati, sono sotto l'effetto di stregonerie <<s distanza>>, operate da streghe libere. Il Malleus Maleficarum riporta l'esempio di una strega che si vantava che <<quando aveva almeno un filo del vestito di chi era stato incarcerato, poteva esercitare un tale effetto che, per quanto torturato, anche fino alla morte, non poteva confessare niente>>.
E per questo motivo che diviene una prassi procedure alla rasatura del corpo, al fine di trovare i malefici nascosti nei peli, nelle pudenda o annche cuciti sotto la pelle. Sprenger e Institutor hanno trovato utile anche un altro rimedio contro la stregoneria del silenzio: <<Versando in un calice o in una tazza d'acqua santa una goccia di cera benedetta e invocando la santissima Trinità, l'abbiamo data da bere tre volte a digiuno e così per grazia di Dio abbiamo eliminato dai più la stregoneria del silenzio>>.
Questione XVI - A proposito del tempo e del secondo modo d'interrogare. Atto decimo: le cautele finali che il giudice deve osservare. Gli interlocutori delle streghe devono essere compiuti la domenica e nei giorni più santi, il popolo va esortato a pregare, senza specificare per che cosa, ma solamente incitandolo a contribuire alla lotta del bene contro il male. <<Si prenda ciò che si è menzionato prima, il sale e le altre cose benedette, insieme con le sette parole che Cristo pronunciò in croce, scritte su un foglietto, e il tutto raccolto insieme sia legato al suo collo e sia conto tutt'attorno sul corpo nudo secondo la lunghezza del Cristo, insieme con altre cose benedette, se questa lunghezza si può ottenere comodamente. L'esperienza ha insegnato che la strega è molestata in modo mirabile da queste cose, ma sopra tutto dalle reliquie dei santi, e a stento si trattiene>>.
La strega deve essere sollevata o comunque sottoposta o tortura un'ultima volta.
<<Si vede che non vuole detergersi la sua vergogna, le si chiederà se respinga di subire il giudizio del ferro rovente per avvalorare la sua innocenza, e poiché tutte vi aspirano sapendo che i diavoli preservano dallaa lesione e quindi anche da questo sono riconosciute come vere streghe, il giudice replicherà chiedendo per quale temerarietà possa sottomettersi a tanti pericoli>>.
Se con la violenza e la tortura non si ottiene nulla, si può ricorrere ancora all'inganno: il giudice <<per prima cosa procuri che venga trattata umanamente quanto a cibo e bevande. Entrino da lei uomini onesti e non sospetti e frequentemente s'intrattengano a colloquio su argomenti varie non attinenti alla casa, arrivando poi a consigliarle quasi confidenzialmente di confessare la verità con la promessa che il giudice farà la grazia di cui vorrebbero essere quasi i mediatori. E alla fine entrerà il giudice e prometterà di fare grazia sottintendendo però che la farà a sé o allo stato; tutto cciò che si fa per la conservazione dello stato è opera di grazia. E anche nel caso in cui sia stata l'imputata a chiedere la grazia, sottintendendo però che la farà a sé e allo stato; e tutto ciò che si fa per la conservazione dello stato è opera di grazia. Se poi dovesse promettere salva la vita, le cose vengono scritte dal notaio dei dettagli, ossia in quale forma verbale e con quale intenzione sia stata promessa la grazia. E anche nel caso in cui sia stata l'imputata a chiedere la grazie e a rivelare i fatti, si dicano parole generali: che per lei ci sarà unaa grazia maggiore di quella da lei chiesta allo scopo di farla parlare con maggiore confidenza>>.
Partendo dal connubio peccato sessuale-libidine, caratteristica particolare della donna, rafforzato dall'abbandono a Satana e dal rinnegamento della fede cristiana, gli inquisitori sottopongono le streghe a diverse torture, molte delle quali di carattere sessuale. Dobbiamo tenere presente che già la sola spogliazione, la vergogna e la berlina, la rasatura di tutte le parti del corpo alla ricerca del amrchio diabilico, la puntura con gli spilli per trovare zone che non sanguinano e non dolgono, il mostrare a scopo intimidatorio gli strumenti di tortura, la segregazione in celle buie e fetide, l'isolamento rappresentano forme di torttura psicologica.
Il terrore è una costante del modo di procedere dell'Inquisizione. Tiziana Mazzali in Il martirio delle streghe scrive, a proposito della tortura che, ancora nel XVII gli Statuti (1757), verificate le condizioni per l'aapplicazione della tortura, prevedevano: <<...si procederà gradatamente e con matura giudizio: primo alla presenzione dell'inquisitio al luogo di trotura, ivi esortandolo a depporre la verità, se schivare vole li tormenti, per altro inevitabili notandosi distintamente del Cancelliere le risposte. Persistentarsi nella negativa, si perseguirà allo spoglio dell'abito, ed all'onesta legatura (e più aspra se la persona torturanda fosse inquisita i stregheria, o d'altro atroce delitto) nuovamente esortandolo a deporre la verità, su l'luogo appunto della verità ed ostinato insistendo nella sua negativa, purché sij digiuno da 10 ore, si ordinerà l'elevazione, alta o bassa, lenta o fruttolosa ad arbitrio della Drittura secondo le qualità meno o più urgente dell'indicii ed atrocità del delitto, secondo la maggiore o minore robustezza e sesso del torturando, purché non sia rotto, e se donna purhé non gravida, o peurpera pria delli giorni 40, o lattante, per lo spazio alla più lunga d'un ora. <<Che se puoi l'inquisitio sprezzasse tale tormento; o di fatto con parole o volendosi adormentare potranno li Signori Giudicanti decretare di tempo in tempo qualche squasso scuotendo discretamente la corda con la bacchetta, rinnovando succintamente le interroganze spesiali sopr'il malefizio. Che se chiedesse deposto dal tormento per confermare più comodamente la verità ed il fatto, si lascierà calare a basso, e così seduto, ma non staccato dalla corda, fermato intanto l'orologio, cioè polverino, si riceverà la sua deposizione. Se nulla confessa di concludente si ordinerà la nuova elevazione. Continuandovi secondo l'arbitrio discreto del magistrato, ma elevato on più dell'ora computato il tempo della prima elevazione. Saraà anche arbitraria al Magistrato secondo le circostanze il divider in due giorni distinti quell'ora, o meno, ch'avranno decreto di tortura, tale dimidiazione però non procederà nell'altri colegi di tortura dove occorressero come qui sotto.
<<... Che se il delitto fosse delli atroci, come di omicidio qualificato, di ribellione, d'assassino, di latrocinio alla strada, di sodomia o bestialità, di stregheria somamente indiziata, e simili, si protrarrà. però solo apparendo quel nuovo urgente indicio, siccome nel caso di tormento spezzato, perché non sentito, rispettare anche l'intiero Collegio di tortura, anche con squassi al numero di tre contrpesi ai piedi, di mezzo sin ad un peso o pure con l'uso dell'acqua fresca giù per le spalle ed ancora tripplicare il Collegio sopra nuovi urgenti provati indizi; così che sopra l'indizi su cui fu faondata la prima tortura dell'ora intiera, non si possa questa ripetere, salvo il caso dell'insensibilità, o della rivocazione ad bancura juris della confessione fatta nel tormento. In questi delitti però la sostenuta negativa ne tormenti non essimerà dalla oena straordinaria il reo gravemente indiziata...>>
E ancora disponevano:
<<Che se avrà confessato il misfatto, si lascerà in riposo il torturato per 24 ore, dopo raggiustati librazzi: onde si dovrà di novo esaminarlo, al banco della ragione, dove rivocando la fatta confessionene tormenti in tutto o nelle parti essenziali, si ripeerà la tortura al quanto pià gagliarda e qualificata, attesa l'incostanza, ed acciocché insistendo nella rivocatoria, questo magior qualità di tormento alida la già fatta confessione nel precedentemente qualificato tormento...>>.
L'atrocità dei supplizi (oltre all'elevazione, in cui gli imputati erano sollevati dalle braccia legate dietro la schiena, nei processi risuulta che spesso agli inquisiti veniva inflitto al supplizio del cavalletto che pare fosse composto da due tavole con il lato lungo e acuminato, per il quale erano unite ad angolo acuto e su cui venivano fatti sedere a cavalcioni gli imputati. Altre torture erano: i ceppi, morse con cui si stringevano gli arti inferiori, la veglia e il fuoco, col quale si scottavano le piante dei piedi, era tale da fare invocare alle malcapitate una morte più rapida. (<<Dandum più prest un'altra morte>>, come Maria Zanetti e Lucrezia de Loda la quale inutilmente aveva apostrofato i suoi carnefici dicendo: <<Con li animal non si fa tant>>. Invece Caterina Godeferro e Margherita Menghin avevano cercato di evitare nuovi supplizi, l'una chiedendo del veleno, l'altra cercando di strangolarsi, ma nessuno poteva sfuggire a ciò che era ritenuto passaggio fondamentale per la ricera della verità). Il ricorso alla tortura in materia di stregoneria era giustificato, oltre che dalla gravità del reato, anche dalla presenza del bollo demoniaco. Si credeva infatti che Satana imprimesse sul corpo dei propri adoratori un marchio, il cui ritrovamento, ad opera di veri e propri esperti, costituiva un grave indizio che giustificava i supplizi inflitti. La scoperta del bollo era uno degli accertamenti iniziali del processo. L'imputata, spogliata e rasata, veniva sottoposta a minuziosa visita, durante la quale veniva trafitta un pò in tutto il corpo con uno spillone. I punti indolori o esangui, ma ance porri, escrescenze cutanee o abrasioni erano considerati bolli demoniaci e da quel momento in poi si aveva laa certezza che l'imputata fosse colpevole, cosicché l'unico scopo dei giudici diventava quello di ottenere uuna giusta confessione.
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