domenica 22 aprile 2018

La tortura. Modalità, statuto giuridico, applicabilità I soggetti della tortura

LA TORTURA

MODALITA'. STATUTO GIURIDICO, APPLICABILITA'

I soggetti della tortura



Tutti potevano essere soggetti alla tortura, a seconda della gravità del delitto commesso. Determinate classi di persone godevano però di immunità particolari. E' il caso, di coloro che presentavano problemi di tipo fisico: i ragazzi, i vecchi, i malati, le donne incinte e le puerpere fino al quarantesimo giorno, e tutti coloro che fossero privi, totalmente o in parte, di facoltà mentali. Altre persone godevano di privilegi determinati dalla loro classe socialemo dalla loro appartenenza politica: è il caso di nobili, uomini di Stato e di Chiesa, ecclesiastici di alto rango, politici e uomini di legge. 
Queste esenzioni non avevano però un vslore assoluto, specialmente nei tribunali dell'Inquisizione e relativamente ad alcuni crimini particolarmente gravi: lesa maestà, eresia, simonia, apostasia, bestemmia, falso, magia e stregoneria. 
Le persone in oggetto non subivano il trattamento degli altri comuni indiziati: la tortura era più lieve e più breve, le condizioni di carcerazione più umane. 
Per quanto riguarda gli impuberi, si ritiene che al di sotto dei sette-nove anni potessero essere soggetti solo a territio per la conferma degli indizi, e al di sopra fossero soggetti a battiture. Per i vecchi, la soglia dell'età era variamente fissata dai sessanta ai settant'anni. 
Altre persone esenti erano i malati e gli invalidi: i sordi, i ciechi, i malati, i pazzi e gli ossessi, perché si riteneva che la confessione fosse <<viziata>> dalla presenza del demonio. Vi sono però casi di persone ammalate di febbre terzana o di sifilide che venivano torturate nei giorni in cui non presentavano febbre. Le forme di tortura più gravi venivano sostituite con altre più lievim come nel caso di persone obese o rachitiche. L'infermità comunque doveva essere diagnosticata da un medico convocato dal tribunale. 
Le donne gravide il cui stato fosse accertato con siicurezza da un medico potevano vveire esentate dalla tortura. L'immunità, secondo alcuni giuristi, cessava al momento del parto, secondo altri al quarantesimo giorno di puerperio. 
L'ecccezione a queste norme era costituita dalle streghe che, portandomin grembo un essere demoniaco, concepito con un diavolo incubo, dovevano essere distrutte con la loro creatura. 
Per applicare la tortura ai nobili, alle persone che ricoprono importanti cariche politiche e amministrative e all'aristocrazia del censo, alcuni giuristi raccomandano di chiedere l'approvazione del sovrano. 
La questione è più complessa per quanto riguarda gli ecclesiastici: l'immunità era stata concessa da una costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio nel 385 e riguardava solo i sacerdoti. 
Si riconosceva agli ecclesiastici la facoltà di venire torturati con più precauzioni, e soprattutto essi non potevano essere tormentati da esecutori laici, pena la scomunica. La cosa incontrava difficoltà nel reperimento di aguzzini fra gli uomini di Chiesa, tanto che divenne consuetudine torturare gli ecclesiastici con carcere duro, digiuni, imposiione del silenzio, veglia, con l'obbligo di infliggersi con le proprie mani tormenti, flagellazioni e penitenze. 
Un altro vantaggio degli ecclesiastici consisteva in una diversa chiave di lettura delle situazioni e delle accuse: se un laico abbracciava pubblicamente una donna era imputabilie di adulterio, se la stessa cosa veniva fatta ad un ecclesiastico si aveva l'attenuante che egli l'aveva fatto per dare alla donna la sua benedizione e per esortarla alla penitenza. 

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