L'INQUISIZIONE IN ITALIA
La violenta repressione iniziale dei catari tra crociata e <<grande devozione>>
Papa e imperatore contro gli eretici
Le scelte di Innocenzo III
Innocenzo III
Un piano ulteriore e decisivo nella criminalizzazione del dissenso venne compiuto da Innocenzo III, che cercava di accrescere la grandezza della Chiesa nella società cristiana e trovò uno strumento fortissimo per legittimare il suo potere assoluto sulla cristianità proprio con la difesa dell'ortodossia intesa sul piano giuridico prima che dogmatico. La salvaguardia dell'ordinamento ecclesiastico costituiva la salvaguardia dell'ordinamento civile e viceversa. Tutti i mezzi diventarono leciti per uno scopo così alto, un bene così assoluto, la difesa cioè delle verità divine che riguardavano la salvezza dell'uomo. Con la decretale Vergentis in senium del 1199, oltre a riprendere le indicazioni della decretale Ad abolendam, il papa stabilì che i beni degli eretici dovessero essere confiscati e non più resituiti agli eredi, anche se fedeli all'ortodossia, ed equiparò l'eresia al delitto di lesa maestà previsto dalle leggi romane a difesa dell'impero. Innocenzo III organizzò in un sistema coerente tutte le iniziative antiereticali prese in precedenza: le esperienze religiose non controllate dal clero e le nuove interpretazioni dottrinali divennero così crimini contro la cristianità, con tutte le implicazioni giuridiche conseguenti, compresa la condanna capitale. Dalla storia tardo-medievale e moderna, fino ai nostri giorni, il termine eresia implica ormai un'idea di crimini e quindi di grave pericolo per tutta la società.
Il papa riuscì a reinserire all'interno della ortodossia una piccola parte di queste forze vive e innovatrici, che secondo la sua concezione ierocratica, cenralistica e giuridica della Chiesa erano uscite dalla comunione ecclesiastica. Con specifiche decisioni, i poveri riconciliati, gli umiliati furono trasformati in formazioni ecclesiastiche regolari e sottoposti così a un controllo gerarchico diretto.
Disposizioni di papi, concili, sinodi
Le due decretali papali appena menzionate furono seguite da altre, come la decretale Cum ex officii nostri del 1207, e vennero riprese nel canone 3 del concilio Lateranense IV nel 1215 e in seguito i sinodi diocesani e concili provinciali, soprattutto in Francia. Durante la crociata albigese il ricorso alla violenza divenne sistematico le gerarchie ecclesiastiche precepirono una situazione fuori controllo perché le pene spirituali, in particolare la scomunica, non ottenevano gli effetti desideerati tanto che i dissidenti non accennavano a diminuire. Il concilio Lateranense IV, aveva come obiettivi la corciata contro i musulmani, la lotta contro gli eretici e la riforma della Chiesa. Il bando degli ertici, la confisca dei loro beni, l'esclusione della vita civile e la condanna capitale furono affermati con solennità e diventarono strumenti più efficaci in quanto tutti i credenti furono obbligsti a confessare i propri peccati al proprio parroco o sacerdote curato ogni anno, introducendo così un principio stabile e conti uo di controllo delle coscienze di laici da parte del clero. Queste norme conciliari fuurono tuttavia attuate solo lentamente.
La procedura inquisitoria e la formazione del Corpus iuris canonici
Le norme antiereticali ebbero applicazioni saltuarie da parte dei vescovi non solo in Francia, ma anche in altre regioni europee attraverso la pratica del processo inquisitorio. La procedura inquisitoria pervedeva un'azione d'ufficio da parte del giudice e la sua responsabilità nel cercare le prove attraverso gli interrogatori. Questi acquistarono validità pubblica perché non restavano più solamente orali, come nell'altra procedura, ma venivano messi per iscritto.
Le due forme procedurali non sono solo tecnicamente diverse, ma rispondono a ordinamenti e fini giuridici profondamente distinti: il processo accusatorio viene usato all'interno di un sistema paritario e di tribunali e il giudice si propone di mediare tra gli interessi contrastanti delle parti, mentre il processo inquisitorio implica un sistema gerarchico di tribunali , controllato dall'alto, attraverso il quale le autorità giudiziarie e politiche si propongono di applicare le scelte generali di governo ai loro sudditi, imponendo così la loro egemonia.
La linea generale adottata dai pai nei confronti del dissenso religioso è: ad abolendam...ad purgstionem... ad extirpanda... ad exterminandum...La parola <<strminio>>, che per la nostra sensibilità è carica di riferimenti impliciti alle efferate stragi del Novecento, va valutata con un metro più attento alla sensibilità dell'epoca. Il dissenso era un eresia, era opera del demonio, e quindi doveva essere contrastato in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili. L'azione violenta rispondeva alle esigenze di governo della società e alle paure di tutta la cristianità: fu applicata in forme legali dai giudici della fede, chiesta dalle autorità ecclesiastiche al <<braccio secolare>> e utilizzata per la prima volta su ampia scala durante la crociata contro i catari in Francia meridionale. Le decisioni papali riguardaanti la lotta all'eresia contribuirono, che furono stabilite alla fine del XII e durante i tre secoli seguenti. Dopo il Decretum Gratiani, una compilazione privata che assunse importanza generale, ci furono infatti le raccolte ufficiali di bolle e costituzioni pontificie che completarono il Corpus iuris canonici: il Liber decretalium extra decretum vagantium (o Compilatio nova o Liber extra) di Gregorio IX (1227-1241), realizzato dal domenicano di Raimondo di Peñafort e poi il Liber sextus decretalium di Bonifacio VIII (1294-1303), le Clementinae di Clemente V (1305-1314), continuate nelle collezioni private delle Extravagantes di Giovanni XXII (1316-1325) e delle Extravagantes communes (fino al 1484).
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